Gli incassi della Comunità dal 24 al 29 luglio
31 Luglio 2017ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DELLA COMUNITA’ DI COSTA PARADISO
8 Agosto 2017Nella prossima Assemblea del 9 agosto è prevista l’elezione del nuovo Collegio dei Rappresentanti, non nominato nella precedente assemblea del 18 marzo, per il non raggiungimento del quorum dei voti decimillesimali, secondo la discutibile interpretazione che fa riferimento all’art. 55. Pensiamo di fare cosa utile nel pubblicare la scheda relativa agli articoli del regolamento che riguardano direttamente o indirettamente nomina e funzioni del Collegio dei Rappresentanti:
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Art. 51 .............
Le parti comuni del territorio e i servizi comuni, ferma la competenza degli organi specifici previsti dal presente Regolamento,sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti, a maggioranza dei partecipanti presenti, costituiti in assemblea, ogni tre anni.
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Art. 55 L’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti deve essere convocata ogni triennio, entro e non oltre quattro mesi dal termine dell’esercizio. ……......
L’ Assemblea Ordinaria approva i bilanci consuntivi relativi ai tre passati esercizi, bilanci gia’ approvati dal Collegio dei Rappresentanti; delibera sulle materie indicate dall’art.1 del Regolamento e sulle materie sottoposte al suo esame o dal Consiglio di Amministrazione o da un numero di Partecipanti non inferiore ad un decimo degli stessi, regolarmente registrati a quella data, che disponga della stessa frazione di decimillesimi, e in regola con il pagamento delle quote di spese nei termini previsti dall’art. 64.
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Salvo quanto previsto al successivo art. 68, l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di tante persone che rappresentino la maggioranza numerica dei Partecipanti e la maggioranza delle quote decimillesimali, in prima convocazione è necessaria la stessa maggioranza per la validità delle deliberazioni. In seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo all’Assemblea di prima convocazione andata deserta, l’Assemblea è valida con qualsiasi presenza; in questo caso le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza calcolata sia sul numero degli intervenuti che sul valore delle loro quote sulle cose comuni.
E’ ammessa la partecipazione per delega scritta all’Assemblea di prima e seconda convocazione e sempre che delegato e delegante siano in regola con il pagamento delle quote, nei termini previsti dall’art. 64 e secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.
Qualora il lotto sia di proprietà di più di un partecipante i comproprietari sono obbligati a designare un loro rappresentante per le votazioni nelle assemblee. In mancanza il primo proprietario che si presenta avrà diritto al voto per l’intero lotto.
Art. 56 Il Collegio dei Rappresentanti, eletti per un triennio in numero da tre a nove più due supplenti dall’Assemblea dei Partecipanti, sara’ convocato: la prima volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in seguito dal Presidente del Collegio dei Rappresentanti, eletto nella prima riunione, non meno di due volte all’anno e ogni qual volta questi ne ravvisi l’opportunita’.
Potra’ pure essere convocato su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessita’.
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Il Collegio dei Rappresentanti e’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti purchè non inferiori a tre.
In ogni caso il Collegio dei Rappresentanti, quando validamente costituito, delibera con la maggioranza dei componenti presenti.
Art. 57 Il Collegio dei Rappresentanti controlla la gestione, approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali, approva le quote di spesa con l’obbligo di comunicare le sue decisioni entro e non oltre 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione ed il silenzio comportera’ la possibilita’ di ottenere ugualmente i decreti ingiuntivi per la riscossione di cui all’art. 64 con salvezza di eventuali ripetizioni a favore dei partecipanti. Svolge anche funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, sia a richiesta di questo che di propria iniziativa. Il Collegio dei Rappresentanti nella sua prima riunione elegge un Presidente, che convoca il Collegio dei Rappresentanti con le modalita’ previste dall’art. 56.
Il Presidente del Collegio dei Rappresentanti ha facolta’ di invitare alle riunioni del Collegio un componente del Consiglio di Amministrazione.
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Art. 59 In caso di dimissioni, incapacita’ permanente o morte del membri del Consiglio di Amministrazione, della Commissione Tecnico Artistica e del Collegio dei Rappresentanti, ove venga meno la maggioranza collegiale prevista dall’Assemblea, è fatto obbligo al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci di convocare l’Assemblea dei Partecipanti e i il Collegio dei Rappresentanti per l’integrazione del Collegio.
Il C.D.A